(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna
                    n. 152 del 31 dicembre 1999)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  Regione Emilia-Romagna riconosce le bambine ed i bambini,
le  ragazze  e i ragazzi come soggetti sociali autonomi, portatori di
diritti   propri  e  bisogni  specifici  di  tipo  fisico,  psichico,
relazionale,  culturale, di partecipazione alla vita sociale e civile
e  sostiene  la  promozione di diritti ed opportunita' finalizzate al
miglioramento  della  loro  qualita'  di  vita, nonche' alla concreta
affermazione  della  loro  centralita'  nella  vita sociale, anche in
attuazione  delle  leggi  28 agosto 1997, n. 285 e 27 maggio 1991, n.
176.
    2.   In   particolare   la  Regione  Emilia-Romagna  persegue  il
miglioramento  della  qualita'  della  vita  dei  minori nei contesti
urbani:
      a)  promuovendo il rispetto dei loro diritti e dei loro bisogni
nello sviluppo delle politiche e degli interventi volti ad accrescere
la  sostenibilita'  dell'ambiente urbano e nelle scelte relative alla
pianificazione  ed  alla  progettazione  spaziale  e  temporale della
citta';
      b)  promuovendo  ed  incentivando  la realizzazione di progetti
volti  a  favorire  la  loro  autonomia, facilitare la loro mobilita'
negli spazi esterni in condizioni di sicurezza, la loro conoscenza ed
esplorazione della citta', la loro capacita' di fruirla in modo pieno
e corretto;
      c)  favorendo  la  loro  partecipazione alla vita civile, ed in
particolare  alla  definizione dei progetti, degli interventi e delle
politiche di cui alle lettere a) e b).
    3.  La Regione, per perseguire le finalita' della presente legge,
promuove  la collaborazione con gli enti locali, con i provveditorati
agli  studi,  con le associazioni di volontariato, con le cooperative
sociali,  con  le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale. A
tal fine puo' stipulare apposite intese.
    4.  La Regione promuove altresi' progetti interregionali, secondo
quanto previsto dalla normativa nazionale in merito.
    5.  La  Regione  mantiene  il  raccordo con organismi e programmi
nazionali  ed  internazionali per la creazione di una rete di "citta'
amiche dell'infanzia".